1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame, soggettivo e oggettivo, delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione o alla sostituzione di lenti e di occhiali, o parti di essi, quando richiesto dall'utente.
3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.
1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
2. Le facoltà di medicina e chirurgia, d'intesa con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono istituire corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo professionale sanitario dell'ottico-optometrista, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano altresì le relative modalità di attuazione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.